mercoledì 21 novembre 2018

Bonus crediti ECM

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha adottato una 

delibera in cui indica come tematiche
di interesse nazionale i vaccini e le strategie vaccinali e i relativi obiettivi formativi.
Il professionista sanitario ha diritto, per i crediti conseguiti
nel triennio 2017-2019 su vaccini e strategie vaccinali,
ad un bonus per il triennio formativo 2020-2022 fino
ad un massimo di 10 crediti.

Link 

giovedì 15 novembre 2018

Delibera sul recupero dei crediti e sull'autoformazione nel triennio 2017-2019 (del 27/09/2018)

l. Viene data la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti maturati entro il31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2014-16, non saranno considerati ai fmi del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2017/2019. Il recupero dei crediti per il triennio 2014/2016 è una facoltà del professionista sanitario che, tramite l'accesso al portale COGEAPS, dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire sul portale del COGEAPS. I crediti indicati quali recupero dell'obbligo formativo per il triennio 2014/2016 potranno essere spostati di competenza per l'intero valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate le norme del triennio 2014/2016; tale spostamento sarà irreversibile. Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del COGEAPS e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite. Tutti i professionisti hanno facoltà di avvalersi del recupero dei crediti per il soddisfacimento dell'obbligo formativo del precedente triennio, fermi restando eventuali adempimenti normativi specifici previsti da normative di legge.

2. La percentuale di crediti formativi acquisibili mediante auto formazione è aumentata dal l O al 20 per cento per il triennio 2017-2019.

3. Ogni anno il COGEAPS fornirà agli Ordini e alle Federazioni, un resoconto contenente l'obbligo formativo, i crediti formativi acquisiti nel triennio, quelli acquisiti nell'ultimo anno, nonché i crediti spostati di competenza dal triennio 2017-19 a quello 2014-16, dai singoli professionisti sanitari iscritti agli Ordini.

4. Ai fini di un ulteriore chiarimento rispetto a quanto riportato nell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 relativamente alla decorrenza dell'obbligo di formazione continua, si specifica che tale obbligo decorre, per i professionisti riguardo ai quali l'acquisizione del titolo abilitante (esame di stato) non è sufficiente per esercitare la professione, dal l o gennaio successivo al contestuale possesso del titolo abilitante necessario per l'esercizio dell'attività sanitaria ed alla successiva iscrizione ad un Ordine professionale. In tali casi si deve intendere, pertanto, che l'obbligo di formazione continua decorre dal l o gennaio successivo dalla data di prima iscrizione all'Ordine. Per le professioni il cui esercizio, antecedentemente alla Legge 3/2018, non era precedentemente subordinato all'iscrizione ad Ordini, Collegi o Associazioni, l'obbligo di formazione decorre comunque dal l o gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante e prosegue senza soluzione di continuità con l'iscrizione all'Ordine.

http://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_autoformazione_recupero_crediti_CNFC_27092018.pdf

DELIBERA DELLA CNFC IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM

Art. 1 (Obbligo formativo triennio 2017-2019) 
1. L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
2. I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel presente triennio formativo (Determina della CNFC del 10 ottobre 2014).
3. I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti.

Art. 2 (Certificazione per il triennio 2017-2019) 
1. Il professionista sanitario può richiedere la seguente documentazione: a) Attestato di partecipazione al programma ECM; b) Certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo.
2. L’attestato di partecipazione al programma ECM contiene esclusivamente l’indicazione del numero di crediti conseguiti qualora gli stessi non soddisfino l’obbligo formativo nel triennio.
3. Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel triennio.
4. Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla Commissione nazionale all’art. 4 della presente delibera, concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
5. I documenti di cui sopra (comma 1 del presente articolo) sono rilasciati da Ordini e Collegi professionali per quanto riguarda gli esercenti professioni sanitarie regolamentate e ordinate, dalle Associazioni maggiormente rappresentative degli esercenti le professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per quanto riguarda gli iscritti alle stesse, dalla Commissione nazionale per la formazione continua per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non sono iscritti alle Associazioni ora citate.

 Art. 3 (Regole applicative) 
1. I crediti acquisiti durante i periodi di esenzioni ed esoneri non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo e non vengono conteggiati all’interno del Dossier Formativo.
2. Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisire in qualità di discente almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. I crediti acquisiti tramite autoformazione non possono superare il 10% del fabbisogno formativo triennale.
3. Il professionista sanitario non può acquisire crediti in qualità di reclutato dalle Aziende sponsor oltre il limite di 1/3 del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.

Art. 4 (Docente, tutor/relatore di formazione organizzata da Provider) 
1. Fermo restando i criteri di attribuzione dei crediti, ciascun docente/tutor/relatore non può acquisire più di 50 crediti per un singolo evento.
2. Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti vengano calcolati due volte nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli (docente/tutor/relatore e discente), è vietata l’attribuzione di crediti per più ruoli all’interno dello stesso evento. In tal caso nel rapporto dell’evento il nominativo del professionista sanitario può comparire una sola volta con i crediti o di docente/tutor/relatore o di discente, lasciando al professionista la relativa scelta.
3. I crediti saranno, invece, sommati solo nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di docente/relatore che di tutor, in tal caso i crediti dovranno essere rapportati con il ruolo di 'docente', rispettando comunque il limite dei 50 crediti a partecipazione.
4. Nel caso di una sessione svolta in co-docenza, vale a dire nel caso in cui in una sessione i docenti siano due o più di due e gli interventi vengono svolti simultaneamente, si applica il criterio generale di attribuzione di due crediti l’ora per ogni singolo co-docente. Affinché i crediti possano essere erogati, la durata minima di una sessione per singolo docente, deve essere di almeno mezz’ora (in tal caso ad ogni singolo co-docente viene attribuito 1 credito).
5. Il professionista sanitario che nello stesso anno partecipa a più edizioni dello stesso evento con ruoli diversi (in qualità di docente/tutor/relatore in un’edizione e in un'altra come discente), può acquisire i crediti per entrambi i ruoli, per una sola volta; il provider, nel caso il professionista sanitario partecipi come discente a un corso di cui era stato docente, dovrà inserire un nuovo programma in quanto non 3 dovrà più comparire il nome del professionista sanitario nel ruolo di docente/tutor/relatore.

Art. 5 (Eventi di formazione ECM) 
1. Con riferimento al triennio formativo 2017-2019 tutti gli eventi formativi dovranno concludersi entro il triennio formativo in cui vengono inseriti. L’evento formativo non può durare più 12 mesi ad esclusione delle “Attività di ricerca” che possono durare fino a 24 mesi, sempre entro il limite di conclusione del triennio formativo.

Art. 6 (Norme finali) 
1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente delibera si rimanda agli atti deliberativi adottati dalla Commissione nazionale per la formazione continua e alla normativa disponibile sul sito ECM/Age.Na.S. in materia di attribuzione e calcolo dei crediti.

http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_crediti_triennio_2017-2019.pdf