l. Viene data la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano
soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale di completare il conseguimento dei crediti con
formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre
riduzioni. I crediti maturati entro il31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo
e trasferiti per competenza al triennio 2014-16, non saranno considerati ai fmi del soddisfacimento
dell'obbligo del triennio 2017/2019. Il recupero dei crediti per il triennio 2014/2016 è una facoltà
del professionista sanitario che, tramite l'accesso al portale COGEAPS, dovrà procedere allo
spostamento della competenza dei crediti acquisiti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente
dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire sul portale del
COGEAPS. I crediti indicati quali recupero dell'obbligo formativo per il triennio 2014/2016 potranno
essere spostati di competenza per l'intero valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate
le norme del triennio 2014/2016; tale spostamento sarà irreversibile. Potranno essere destinate al
recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del COGEAPS e una volta spostate non verranno
più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite. Tutti i professionisti hanno
facoltà di avvalersi del recupero dei crediti per il soddisfacimento dell'obbligo formativo del
precedente triennio, fermi restando eventuali adempimenti normativi specifici previsti da normative
di legge.
2. La percentuale di crediti formativi acquisibili mediante auto formazione è aumentata dal l O al 20
per cento per il triennio 2017-2019.
3. Ogni anno il COGEAPS fornirà agli Ordini e alle Federazioni, un resoconto contenente l'obbligo
formativo, i crediti formativi acquisiti nel triennio, quelli acquisiti nell'ultimo anno, nonché i crediti
spostati di competenza dal triennio 2017-19 a quello 2014-16, dai singoli professionisti sanitari iscritti
agli Ordini.
4. Ai fini di un ulteriore chiarimento rispetto a quanto riportato nell'Accordo Stato-Regioni del 2
febbraio 2017 relativamente alla decorrenza dell'obbligo di formazione continua, si specifica che tale
obbligo decorre, per i professionisti riguardo ai quali l'acquisizione del titolo abilitante (esame di
stato) non è sufficiente per esercitare la professione, dal l o gennaio successivo al contestuale possesso
del titolo abilitante necessario per l'esercizio dell'attività sanitaria ed alla successiva iscrizione ad un
Ordine professionale. In tali casi si deve intendere, pertanto, che l'obbligo di formazione continua
decorre dal l o gennaio successivo dalla data di prima iscrizione all'Ordine. Per le professioni il cui
esercizio, antecedentemente alla Legge 3/2018, non era precedentemente subordinato all'iscrizione
ad Ordini, Collegi o Associazioni, l'obbligo di formazione decorre comunque dal l o gennaio
successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante e prosegue senza
soluzione di continuità con l'iscrizione all'Ordine.
http://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_autoformazione_recupero_crediti_CNFC_27092018.pdf
GRAZIE
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