giovedì 4 agosto 2016

Ecm, più flessibilità e ipotesi proroga per chi è indietro con i crediti

Nell’ultima riunione della Commissione nazionale per la formazione continua (Cnfc) è stata approvata una delibera (vedi allegato) sulle modalità di acquisizione dei crediti formativi necessari per adempiere agli obblighi del triennio 2014-2016. In particolare, a tutti gli operatori verranno applicate le disposizioni previste per i liberi professionisti, dando la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile. Resta invariato l’obbligo formativo di 150 crediti Ecm nel triennio per ogni singolo professionista del sistema sanitario.
Nel dettaglio, “ritenuto meritevole di certificazione il professionista sanitario che abbia acquisito crediti Ecm conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente nel triennio 2014-16, in analogia con quanto previsto per i liberi professionisti in base” ad alcune determine elencate, la Commissione nazionale per la formazione continua delibera “di applicare a tutti i professionisti sanitari le disposizioni previste per i liberi professionisti dalle determine della Commissione nazionale per la formazione continua del 17 luglio 2013 e del 23 luglio-10 ottobre 2014”. E “ribadendo il principio della continuità dell’obbligo formativo”, delibera di “demandare a una successiva delibera della Commissione la possibilità di prevedere eventuali modalità di concessione di una proroga del raggiungimento del fabbisogno formativo per i professionisti sanitari che non abbiamo acquisito la totalità dei crediti Ecm previsti per il triennio 2014-16, come stabilito per i medici competenti”.
Una misura, quest’ultima, particolarmente attesa da chi non riuscirà, entro il prossimo dicembre, a raggiungere la quota minima di crediti.

2 commenti:


  1. Sei in ritardo sull’acquisizione dei 150 crediti per il triennio 2014-2016?



    Nessun problema! Nell’ultima riunione, la Commissione Nazionale Formazione Continua ha messo all’ordine del giorno del prossimo consesso la possibilità di prevedere eventuali proroghe per i professionisti sanitari che non abbiano acquisito tutti i crediti Ecm stabiliti per il triennio 2014-2016.



    Inoltre, e anche questa è una buona notizia, la Commissione ha approvato una delibera secondo cui a tutti gli operatori verranno applicate le disposizioni previste per i liberi professionisti. Ciò significa che ogni operatore sanitario avrà la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile. Resta però invariato l'obbligo formativo previsto per ogni singolo professionista del sistema sanitario.

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  2. La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, con Delibera del 07/07/2016, ha deciso che le disposizioni previste per i liberi professionisti in materia di attribuzione dei crediti verranno applicate a tutti gli operatori sanitari. Viene quindi data la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile.

    Oltre alle modalità di acquisizione dei crediti ECM definiti nella Determina del 23 luglio 2014 - 10 ottobre 2014 ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per attività individuali di autoapprendimento quali:

    utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati (non è richiesta l’azione di guida o di supporto di un tutor ma esclusivamente i processi di valutazione - verifica dell’apprendimento).
    lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da Provider accreditati ECM e privi di test di valutazione dell’apprendimento con il limite del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio).
    Le richieste di riconoscimento di questa tipologia di crediti ECM devono essere trasmesse al Co.Ge.A.P.S.:

    per professionisti sanitari che svolgono professioni sanitarie regolamentate, dagli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali a cui sono iscritti.
    per professionisti sanitari che svolgono professioni sanitarie regolamentate, ma non ordinate e non iscritti alle Associazioni, direttamente dal soggetto interessato tramite il portale del Co.Ge.A.P.S.
    Resta invariato l’obbligo formativo previsto per ogni singolo professionista del sistema sanitario.

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