Art. 1
(Obbligo formativo triennio 2017-2019)
1. L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte
salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in
materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
2. I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e
soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di
15 crediti dell’obbligo formativo nel presente triennio formativo (Determina della
CNFC del 10 ottobre 2014).
3. I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un
numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti
dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019. Coloro che hanno acquisito un
numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti.
Art. 2
(Certificazione per il triennio 2017-2019)
1. Il professionista sanitario può richiedere la seguente documentazione:
a) Attestato di partecipazione al programma ECM;
b) Certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo.
2. L’attestato di partecipazione al programma ECM contiene esclusivamente
l’indicazione del numero di crediti conseguiti qualora gli stessi non soddisfino
l’obbligo formativo nel triennio.
3. Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel
triennio.
4. Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla
Commissione nazionale all’art. 4 della presente delibera, concorrono al conteggio
dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
5. I documenti di cui sopra (comma 1 del presente articolo) sono rilasciati da Ordini e
Collegi professionali per quanto riguarda gli esercenti professioni sanitarie
regolamentate e ordinate, dalle Associazioni maggiormente rappresentative degli
esercenti le professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per quanto
riguarda gli iscritti alle stesse, dalla Commissione nazionale per la formazione
continua per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma
non ordinate e non sono iscritti alle Associazioni ora citate.
Art. 3
(Regole applicative)
1. I crediti acquisiti durante i periodi di esenzioni ed esoneri non vengono conteggiati
per il soddisfacimento del fabbisogno formativo e non vengono conteggiati
all’interno del Dossier Formativo.
2. Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve
acquisire in qualità di discente almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo
triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. I
crediti acquisiti tramite autoformazione non possono superare il 10% del
fabbisogno formativo triennale.
3. Il professionista sanitario non può acquisire crediti in qualità di reclutato dalle
Aziende sponsor oltre il limite di 1/3 del proprio fabbisogno formativo triennale
eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.
Art. 4
(Docente, tutor/relatore di formazione organizzata da Provider)
1. Fermo restando i criteri di attribuzione dei crediti, ciascun docente/tutor/relatore
non può acquisire più di 50 crediti per un singolo evento.
2. Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti vengano calcolati due volte nel
caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli
(docente/tutor/relatore e discente), è vietata l’attribuzione di crediti per più ruoli
all’interno dello stesso evento. In tal caso nel rapporto dell’evento il nominativo
del professionista sanitario può comparire una sola volta con i crediti o di
docente/tutor/relatore o di discente, lasciando al professionista la relativa scelta.
3. I crediti saranno, invece, sommati solo nel caso in cui il professionista sanitario
partecipi in qualità sia di docente/relatore che di tutor, in tal caso i crediti dovranno
essere rapportati con il ruolo di 'docente', rispettando comunque il limite dei 50
crediti a partecipazione.
4. Nel caso di una sessione svolta in co-docenza, vale a dire nel caso in cui in una
sessione i docenti siano due o più di due e gli interventi vengono svolti
simultaneamente, si applica il criterio generale di attribuzione di due crediti l’ora
per ogni singolo co-docente. Affinché i crediti possano essere erogati, la durata
minima di una sessione per singolo docente, deve essere di almeno mezz’ora (in tal
caso ad ogni singolo co-docente viene attribuito 1 credito).
5. Il professionista sanitario che nello stesso anno partecipa a più edizioni dello stesso
evento con ruoli diversi (in qualità di docente/tutor/relatore in un’edizione e in
un'altra come discente), può acquisire i crediti per entrambi i ruoli, per una sola
volta; il provider, nel caso il professionista sanitario partecipi come discente a un
corso di cui era stato docente, dovrà inserire un nuovo programma in quanto non
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dovrà più comparire il nome del professionista sanitario nel ruolo di
docente/tutor/relatore.
Art. 5
(Eventi di formazione ECM)
1. Con riferimento al triennio formativo 2017-2019 tutti gli eventi formativi
dovranno concludersi entro il triennio formativo in cui vengono inseriti. L’evento
formativo non può durare più 12 mesi ad esclusione delle “Attività di ricerca” che
possono durare fino a 24 mesi, sempre entro il limite di conclusione del triennio
formativo.
Art. 6
(Norme finali)
1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente delibera si rimanda agli
atti deliberativi adottati dalla Commissione nazionale per la formazione continua e
alla normativa disponibile sul sito ECM/Age.Na.S. in materia di attribuzione e
calcolo dei crediti.
Per chi si è laureato ed iscritto all'opi a dicembre 2018 i crediti ECM del triennio 2017-2019 sono complessivamente 150 o 50? Grazie
RispondiEliminaDove e come si richiede il certificato di completo soddisfacimento dei crediti formativi?
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